IL TRIBUNALE DI COSENZA Proc. n. 224/2014 Ruolo RE in persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo di esecuzione immobiliare, rubricato in epigrafe, pendente davanti al Tribunale di Cosenza ad istanza del creditore Condominio Palazzo Bilotta nei confronti di Cofone Maria Carmela; premesso in fatto che - il creditore procedente, in data venticinque luglio duemilaquattordici, ha presentato istanza di vendita ex art. 567, comma 1, del codice di procedura civile; - decorsi 150 giorni dalla suddetta istanza mediante ricorso, depositato in cancelleria in data ventidue dicembre duemilaquattordici, detto creditore ha dedotto quanto segue: a) ha temporeggiato nel richiedere la predisposizione della documentazione ipocatastale di cui all'art. 567, comma 2 del codice di procedura civile a cagione della pendenza di trattative di bonario componimento della controversia esecutiva; b) sennonche' e stato, di recente, contattato dall'Agenzia incaricata di acquisire e predisporre la certificazione sostitutiva la quale lo ha informato di non essere in grado, atteso l'ingente carico di lavoro della Conservatoria di Cosenza ed a causa del ridotto personale a sua disposizione, di poter fornire la necessaria documentazione entro il termine di cui all'art. 567 del codice di procedura civile (120 giorni); - in forza delle evidenziate circostanze, sostanzialmente Idonee secondo il tribunale a giustificare un differimento del termine, ha proposto richiesta di proroga del termine di 120 giorni previsto per il deposito della documentazione ipocastatale che a suo avviso - tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali - sarebbe scaduto il giorno sette gennaio duemilaquindici; - con provvedimento di diniego steso in calce al suddetto ricorso il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza del ventotto aprile duemilaquindici per adottare i provvedimenti previsti all'ultimo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile; - all'udienza su indicata il creditore procedente ha invocato la revoca del rigetto della istanza sostenendo che, secondo il diritto vivente, il termine di cui all'art. 567 del codice di procedura civile e' assoggettato alla sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (cfr. sentenza n. 18652/2013 pronunciata dalla Terza Sezione della Suprema Corte in relazione a tutti i termini previsti dal codice di rito nel Terzo Libro del codice di procedura civile) e pertanto il Giudice avrebbe dovuto considerare tempestiva la richiesta di proroga avanzata prima della scadenza del termine; tenuto conto del seguente quadro normativo il capoverso dell'art. 567 del codice di procedura civile dispone quanto segue: «il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarne attestante le risultanze delle visure catastali e del registri immobiliari»; il successivo comma dispone inoltre quanto segue: «il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e richiesta o non e' concessa, oppure se la documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati»; l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, recante «sospensione dei termini processuali nel periodo feriale», nei testo vigente alla data del ventidue dicembre duemilaquattordici, dispone quanto segue: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo»; l'art. 3 della legge suddetta dispone quanto segue; «in materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12»; l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 dispone quanto segue: «durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti». Osserva 1. - La Corte di cassazione ha interpretato, via via, estensivamente l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 - testualmente riguardante solamente i «procedimenti di opposizione all'esecuzione» - ricomprendendovi non solo la c.d. «opposizione a precetto» (art. 615, comma 1, del codice di procedura civile), ma anche i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (sentenza n. 499/1973), le opposizioni di terzo all'esecuzione (sentenza n. 1571/1974), le opposizioni agli atti esecutivi (sentenza n. 4841/1986), le controversie distributive (Sezioni Unite n. 10617/2010), i giudizi di divisione endoesecutiva (ordinanza n. 1801/2010). 2. - La Suprema Corte ha, per contro, escluso che la deroga prevista dall'ad. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ricomprenda nella sua area di operativita' anche il processo esecutivo (vedasi sentenza n. 18652/2013). 2.1. - Non va sottaciuto che in taluni arresti la medesima Sezione - cui si deve la massima citata da ultimo - ha avuto modo di affermare, incidentalmente, un principio interpretativo di segno apparentemente contrario. Nella motivazione della sentenza n. 1331/2006, ad esempio, si legge: «l'interpretazione giurisprudenziale ha costantemente chiarito che l'inapplicabilita' della sospensione si estende a tutta la materia dell'esecuzione» e cio' in quanto il legislatore avrebbe inteso disciplinare, ai fini della non applicabilita' della sospensione dei termini processuali durante periodo feriale la materia delle esecuzioni «nella sua interezza», 2.2. - Talvolta la Suprema Corte si e' spinta ancora oltre nella individuazione della ratio del divieto di sospensione facendo riferimento alla sua natura «funzionale». Nella sentenza a Sezioni Unite sopra citata (la n. 1061712010) la Suprema Corte ha sottoposto a vaglio critico la decisione della Prima Sezione la quale aveva giustificato la non riconducibilita' al regime derogatorio - di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969 - delle controversie insorte in sede di distribuzione (disciplinate dal testo previgente dell'art. 512 del codice di procedura civile) In forza di una pretesa «disomogeneita' strutturale» delle suddette controversie rispetto al paradigma dei processi oppositivi. La censura mossa dalle Sezioni Unite, in quel caso, si era appuntata sul fatto che l'interpretazione delle Prima Sezione si era erroneamente collocata in una «dimensione di analisi formalistico-definitoria». 3. - Sta di fatto che il diritto vivente (sentenza n. 18652/2013) escludendo esplicitamente ogni ancoraggio di tipo funzionale delta norma derogatoria delta sospensione feriale dei termini previsti nel processo esecutivo ha cosi' argomentato: a) la norma generale posta dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativa alla sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno, rispondente alla necessita' di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati (siccome ripetutamente chiarito dal Giudice della leggi) si applica ad ogni termine avente natura processuale anche se a carattere dilatorio ovvero acceleratorio; b) siffatta norma di portata generalissima si applica anche al processo esecutivo benche' si tratti di processo non regolato dal rito ordinario di cognizione e benche' in esso il principio del contraddittorio si atteggi in maniera peculiare ed operi con portata differente rispetto alla maniera tipica in cui opera nel processo ordinario di cognizione; c) le evidenziate difformita' «strutturali» del processo di esecuzione rispetto al modello del rito della cognizione ordinaria inducono, per contro, ad escludere che il processo di esecuzione possa rientrare tra le ipotesi previste dalla norma eccezionale di esonero dall'osservanza della regola generale (art. 3 della n. 742 del 1969); c1) la natura «non contenziosa» del processo esecutivo idonea, per un verso, a giustificare la riconducibilita' di tale processo alla regola generale impone che esso, per altro verso, non sia assimilabile alle ipotesi di non sottoposizione alla regola medesima le quali tutte (sia quella espressamente tipizzata dal legislatore all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 della n. 742/1969, ovvero i procedimenti «di opposizione all'esecuzione», che quelle individuate mediante «interpretazione estensiva» dalla giurisprudenza di legittimita': opposizioni agli atti esecutivi, opposizioni di terzo all'esecuzione, giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione di crediti, le controversie distributive ed i giudizi di divisione endoesecutiva) sono costituite da moduli processuali «regolati dalle norme del processo di cognizione»; c2) i procedimenti che la giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto esclusi dalla regola della sospensione feriale sono ugualmente caratterizzati da una analogia struttural-funzionale rispetto al giudizio di opposizione all'esecuzione; d) la ratio legis del divieto della sospensione durante i termini delle ferie degli avvocati non va rinvenuta in una esigenza di celerita' dei giudizi oppositivi o endoesecutivi «quanto nella necessita' della pronta definizione degli stessi per evitare l'intralcio al processo esecutivo determinato dalla sospensione...ovvero dall'incertezza dell'esito dell'opposizione ove sospensione non vi sia stata»; e) la richiamata ratio legis dimostra che bene avuto di mira dal legislatore e' quello della piu' rapida certezza dell'esito e della durata del processo esecutivo ma essa di per se' sola non e' sufficiente a legittimare l'estensione al processo esecutivo dell'inapplicabilita' della regola generale della sospensione durante il periodo delle ferie degli avvocati e cio' in quanto, g) la riconducibilita' del processo esecutivo alle ipotesi di esonero dalla regola generale di cui all'art. 1 della n. 742/1969 e' esclusa standovi il divieto di interpretazione analogica riguardo alle norme che recano eccezione a regole generali (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale). - Il Tribunale ritiene che la norma derogatoria di cui all'art. 3 della n. 742 del 1969, cosi' come interpretata dal diritto vivente, si ponga in netto e clamoroso contrasto con il canone di rango costituzionale della ragionevolezza/uguaglianza (sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contraddittorieta' ed illogicita' rispetto al vigente ordinamento caratterizzato dalla omogenea conformita' al principio fondamentale della ragionevole durata del processo di omologhe situazioni giuridiche) non potendosi escludere, per evidenti ragioni di coerenza logica, che nel processo esecutivo sussistano le medesime ragioni di celerita' che sono correlate ai processi che si instaurano quali incidenti dello stesso. E cio' avuto riguardo al fatto che il Giudice delle leggi ha costantemente spiegato come sussiste violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza da parte del legislatore «in quanto si tratti di giudicare di regolamentazioni diverse di situazioni obbiettivamente omogenee, e in quanto non possa rilevarsi una razionale giustificazione per la detta differenziazione»; di tal che' «il limite alla discrezionalita' del legislatore e', quindi, segnato esclusivamente dalla ragionevolezza della differenziazione» (ex plurimis: Corte Cost., sentenza n. 60/1976). 4.1 - E invero nella sentenza citata si legge: «questo ha consentito di individuare la comune rado del divieto della sospensione, rinvenuta non tanto in un'esigenza di celerita' insita nei detti processi, quanto nella necessita' della pronta definizione degli stessi per evitare l'intralcio al processo esecutivo determinato dalla sospensione... ovvero dall'incertezza dell'esito dell'opposizione, ove sospensione non vi sia stata». La Corte ha, inoltre, osservato che «il contenimento della durata del processo esecutivo» non sarebbe «di per se'» sufficiente a giustificare il divieto di sospensione riguardo al processo esecutivo. Se cosi' e' sfugge alla comune comprensione quali possano essere gli interessi considerati dal legislatore idonei a giustificare l'esigenza di garantire il sollecito svolgimento dei processi oppositivi o divisori ma, nello stesso tempo, estranei rispetto a quelli correlati al «contenimento della durata del processo esecutivo» (considerati «di per se'» non sufficienti a giustificare il divieto di sospensione). 4.2. - Nella sentenza citata si legge che «l'estensione al processo esecutivo dell'inapplicabilita' della sospensione feriale» sarebbe preclusa dalla predicata «diversita' di quest'ultimo rispetto ai giudizi contenziosi che ne costituiscono incidenti». Sembra, pertanto, che secondo il diritto vivente la ricognizione delle ipotesi processuali da ricondurre alla deroga rispetto alla regola generale della sospensione dei processi civili durante il periodo delle ferie degli avvocati vada effettuata sulla scorta di un criterio che potrebbe definirsi di «omologia struttural-funzionale» e quindi costruito a partire dai modulo dei giudizi oppositivi ed endoesecutivi (comunemente modellati sul paradigma del processo di cognizione ordinarla). Ma appare a dir poco faticoso intendere come potrebbero «diversita' strutturali» tra il processo esecutivo e gli Incidenti che trovano causa nel suo svolgimento giustificare la sospensione dello svolgimento del primo ma non dei secondi durante il periodo di ferie degli avvocati. A cio' si deve aggiungere che legislatore nel riformare la legge fallimentare ha esteso a tutti i reclami ex artt. 26 e 36 del processo fallimentare la regola della inapplicabilita' della sospensione dei termini feriali (cfr. art. 36 bis della legge citata); orbene i reclami in parola (rispetto ai quali la giurisprudenza ha individuato una medesima «funzione sostitutiva» delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 del codice di procedura civile: cosi Cass. civ. n. 8665/1992) sono stati procedimentalizzati in maniera del tutto difforme rispetto al modulo del processo ordinario di cognizione. Da quanto dedotto dovrebbe risultar chiaro come la ratio che accomuna le diversificate ipotesi derogatorie rispetto alla regola generale di cui all'art. 1 della n. 742/1969 e' costituita dalla «medesima esigenza di sollecita definizione della procedura riscontrabile sia nell'esecuzione forzata che nei fallimento» (in termini: Sezioni Unite n. 10617/2010 in motivazione). 4.3. - Secondo il diritto vivente sussisterebbero ragioni di «celerita'» insite nei processi oppositivi, come pure esigenze correlate alla prevenzione di «incertezze» nell'esito delle opposizioni ma esse sono tuttavia disancorate dal rapido svolgimento del processo esecutivo. Sennonche' risulta incoerente la coesistenza di una disciplina che esclude la sospensione dei termini durante le ferie degli avvocati per i giudizi incidentali rispetto al processo esecutivo (i quali si articolandosi in una fase di merito e in una successiva fase di legittimita' talvolta giungono a definizione dopo moltissimi anni) e di altra che, per contro, non prevede una analoga esclusione dalla sospensione dei termini nel periodo feriale per il processo esecutivo (che e' la sede effettiva nella quale si persegue l'effettivo soddisfacimento degli interessi sostanziali degli attori sia del processo esecutivo che di quelli incidentali). 4.4. - Come si e' visto il diritto vivente ha individuato una diversa ratio della deroga della regola generale della sospensione dei termini a seconda che sia stata o meno disposta la sospensione del processo esecutivo («questo ha consentito di individuare la comune ratio del divieto della sospensione, rinvenuta non tanto in un'esigenza di celerita' insita nei detti processi, quanto nella necessita' della pronta definizione degli stessi per evitare l'intralcio al processo esecutivo determinato dalla sospensione...ovvero dall'incertezza dell'esito dell'opposizione, ove sospensione non vi sia stata»). Risulta, tuttavia, decisamente arduo giustificare una norma generale di rango primario avendo riguardo a circostanze accidentali e imprevedibili da parte del legislatore quali la concessione o meno di una misura cautelare nel corso del processo. 5. - La prospettata questione di costituzionalita' e' rilevante in quanto: - ove il Tribunale dovesse aderire al diritto vivente secondo il quale «ai procedimenti esecutivi ad ai relativi termini...si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dalla L. n. 742 del 1969, art. 1» dovrebbe trovare accoglimento la sollecitazione del creditore procedente e conseguentemente venir concessa la proroga del termine per il deposito della documentazione ipocatastale (avuto riguardo al fatto che il ricorrente ha effettivamente dedotto ragioni sufficienti per giustificare la concessione della chiesta proroga dei termine); - ove, per contro, il Tribunale non dovesse conformarsi alla suddetta opzione interpretativa, non contrastata allo stato da alcun esplicito precedente in senso contrario, non essendo stata tempestivamente depositata la documentazione di cui all'art. 567 del codice di procedura civile in relazione all'unico bene oggetto del pignoramento ed essendo stata richiesta la concessione di proroga del termine dopo la sua scadenza, dovrebbe definitivamente disporsi il rigetto dell'Istanza di' vendita con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento e declaratoria di estinzione del processo esecutivo ed emanazione di ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile nel testo applicabile ratione temporis; - l'insussistenza di precedenti in senso contrario nella giurisprudenza della Suprema Corte preclude la possibilita' che il Tribunale adotti nel caso di specie un indirizzo interpretativo dissonante rispetto ad un pluridecennale orientamento del diritto vivente; - la motivazione che la Suprema Corte ha adottato nel negare l'ipotizzabilita' stessa di una questione di costituzionalita' («ne' puo' ipotizzarsi... questione di legittimita' costituzionale della normativa che applichi la sospensione feriale al processo esecutivo - pur escludendola per i suoi incidenti -, dato che, alla stregua di quanto affermato dalla Consulta a proposito di un'altra ipotesi applicativa della L. n. 742 del 1969 - cfr. Corte Cost. ord. N. 61/85 -, non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerita' del processo esecutivo non si spinga al di la' della speciale disciplina stabilita per le opposizioni esecutive, senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione feriale dei suoi termini») benche' costituisca una scoperta parafrasi di una affermazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 61/1985 («ne' vi e' contraddizione logica, contrariamente a quanto dedotto dal giudice a quo, fra la trattazione piu' rapida, disposta per le cause elettorali (riduzione dei termini, ecc.) e la loro mancata comprensione nelle eccezioni di cui all'art. 3 l. cit., poiche' non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerita' delle cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie non si spinga al di la' della speciale disciplina per esse stabilita, senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale») non appare del tutto coerente in quanto l'argomento impiegato dalla Consulta per il processo elettorale e difficilmente replicabile in relazione al rapporto tra processo esecutivo e opposizioni esecutive (tanto piu' che la Corte di cassazione ha ritenuto che questi ultimi sono processi non irrazionalmente sottoposti a regole giuridiche contrapposte quanto alla sospensione dei termini in costanza di periodo feriale); - la questione controversa (concedibilita' della proroga del termine ex ad. 567 del codice di procedura civile) non puo', pertanto, essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. La prospettata questione di costituzionalita' non e' manifestamente infondata in quanto: la riconducibilita' dell'intero processo esecutivo - e quindi dei termini stabiliti per il compimento dei singoli atti nei quali si snoda il suo svolgimento - al regime derogatorio stabilito dall'ad. 3 della legge n. 742/1969 non puo' conseguirsi mediante il ricorso allo strumento dell'analogia legis (tipicamente volto a colmare lacune nella disciplina dettata dal legislatore) siccome affermato, peraltro, dalla sentenza n. 1865212013; per contro, tale riconducibilita' pare implicitamente ricompresa nella medesima ipotesi prevista espressamente dal legislatore (opposizione all'esecuzione) benche' cio' sia escluso categoricamente dal diritto vivente siccome sopra evidenziato; non e' possibile individuare autonome ragioni che possano giustificare la sollecita definizione dei giudizi oppositivi che si collocano in seno al processo esecutivo se non avendo riguardo all'interesse preminente costituito dal sollecito svolgimento della procedura esecutiva nell'ambito della quale si verificano gli incidenti di opposizione ovvero si pone la necessita' di pervenire allo scioglimento della comunione tra debitore esecutato e condividenti riguardo al beni oggetto di pignoramento.